Autorizzazioni per l’esercizio di attività alberghiera
Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi ricettivi aperti al pubblico che forniscono alloggio, servizi generali centralizzati, ed eventualmente vitto e servizi accessori.
Con l’entrata in vigore della legge 30 luglio 2010, n. 122 che ha modificato l’art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, per avviare, trasferire e modificare l’esercizio delle attività turistico ricettive, occorre presentare al Comune competente una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). E’ possibile avviare l’attività ricettiva alla data di presentazione della SCIA al Comune.
Normativa:
Requisiti:
Per esercitare l’attività alberghiera occorre possedere alcuni requisiti.
Requisiti soggettivi:
- possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11 – 12 – 92 – 131 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.), ovvero:
- non aver riportato condanne a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni e non essere stato dichiarato delinquente abituale (art. 11);
- aver portato a termine gli studi obbligatori (art. 12);
- non essere stato condannato per reati di qualunque tipologia (art. 92);
- non trovarsi in uno stato di incapacità ad obbligarsi;
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;
- assenza di condanne ai sensi della Legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Legge Merlin).
Requisiti oggettivi:
Gli alberghi devono possedere la giusta destinazione urbanistica ed i requisiti tecnici ed igienico sanitari previsti dalle norme di legge e dai regolamenti vigenti in materia. Devono inoltre rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione incendi e di sicurezza ed essere in possesso del certificato prevenzione incendi, quando necessario.
Entro 30 giorni dall’avvio dell’attività sono necessari l’iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura), l’apertura di partita IVA, l’iscrizione all’INPS presso i loro uffici ed eventualmente INAIL, solo nel caso di presenza di lavoratori dipendenti. Tutte queste pratiche sono presentabili tramite Comunicazione Unica.
Nel caso in cui, congiuntamente al servizio di alloggio venga fornito anche il servizio di somministrazione di alimenti e bevande, è indispensabile essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 “Attuazione delle direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno”. Non possono quindi esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande:
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159.
Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui sopra, o che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, nonchè per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti sopra citati devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’art. 85 del Decreto Legislativo 159/2011.
In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.
Per una definizione specifica di strutture ricettive alberghiere e paralberghiere; strutture ricettive extralberghiere; strutture ricettive all’aperto; strutture ricettive di mero supporto si rinvia a quanto previsto dal dlgs. 23 maggio 2011, n. 79.
Tempi
30-60 giorni
Costi
I costi che dovrà supportare l’investitore privato sono quelli relativi all’attività di predisposizione della documentazione necessaria per la richiesta di autorizzazione.