Agibilità e certificato di prevenzione incendi

L’agibilità – Procedura

L’agibilità dell’immobile è attestata se esistono le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato.

La recente normativa introdotta dall’art. 3 del D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, che ha riformato il D.P.R. n. 380/2001, prevede la presentazione di una segnalazione certificata di agibilità allo “sportello unico per l’edilizia del Comune” in cui è sito l’immobile. Dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione richiesta inizia l’utilizzo dell’immobile.

Ai sensi dell’art. 24, rubricato “Agibilità”, del D.P.R. n. 380/2001, entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, devono presentare, allo sportello unico per l’edilizia del Comune in cui è stato realizzato l’interventi, la segnalazione certificata per l’ottenimento dell’agibilità.

La presentazione della segnalazione certificata per l’ottenimento dell’agibilità è necessaria per i seguenti interventi:

  1. a) nuove costruzioni;
  2. b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
  3. c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.

La mancata presentazione della segnalazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.

La segnalazione certificata deve essere corredata dalla seguente documentazione:

  1. attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati;
  2. certificato di collaudo statico ovvero dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
  3. dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
  4. gli estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
  5. dichiarazione dell’impresa installatrice, che attesti la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.

Una volta presentata la segnalazione certificata di cui sopra, l’utilizzo delle costruzioni potrà essere iniziato.

Tuttavia, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, l’amministrazione potrà adottare motivati provvedimenti in senso contrario, volti cioè a dichiarare l’inagibilità dell’immobile ai sensi dell’art.26 del DPR 380/01 e s.m.i.

 

Il certificato di prevenzione incendi

Le attività sottoposte alla normativa antincendio sono articolate in tre categorie A, B e C, secondo Il D.P.R. n. 151/2011, in relazione alla dimensione dell’impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

Per la descrizione delle attività e delle procedure si rimanda alla tabella presente nel link Prevenzione incendi.

Di seguito si rappresenta un esempio che riguarda l’esercizio dell’attività ricreativa svolta in “alberghi con oltre 25 posti-letto”. Essendo qualificata come categoria A è necessario:

  • l’invio da parte del soggetto interessato di un’istanza per attestare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio;
  • il Comando dei Vigili del Fuoco, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate.
  • Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell’interessato, in caso di esito positivo, può rilasciare copia del verbale della visita tecnica.
  • Il soggetto che gestisce tali attività deve poi presentare periodicamente (ogni 5 o ogni 10 anni in base al tipo di attività) la richiesta di rinnovo di conformità antincendio tramite una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata da specifica documentazione. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione.

Tempi

Presentata la SCIA per l’ottenimento dell’agibilità, l’Amministrazione competente ha 30 giorni per dichiarare l’inagibilità dell’immobile.  Decorso tale termine, l’immobile si intende agibile (si veda quanto già approfondito sopra).

Con riferimento alla prevenzione incendi si rinvia ai tempi indicati nella precedente tabella.

Costi

I costi che dovrà supportare l’investitore privato sono quelli relativi all’attività di predisposizione della documentazione necessaria per la presentazione della SCIA o delle pratiche relative alla prevenzione incendi, oltre ad eventuali costi di segreteria che potrebbero essere richiesti dai singoli Comuni.

 

Ultima modifica: 7 Maggio 2018