Migliorie e adeguamenti

Procedura

Per realizzare “migliorie ed adeguamenti sugli immobili, è necessario ottenere dall’autorità competente i relativi titoli edilizi richiesti dalla normativa vigente (SCIA, CILA, permesso di costruire), a meno che non si tratti di interventi qualificabili come “edilizia libera”.

L’autorizzazione di opere e interventi di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione con le modalità descritte dagli artt. 21 e 22 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. L’autorizzazione è rilasciata dalla competente soprintendenza su presentazione di un progetto o, qualora sufficiente, su una descrizione tecnica dell’intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell’autorizzazione, il Soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione. Nel caso di interventi su immobili o aree di interesse paesaggistico tutelati dalla legge, l’iter autorizzativo è disciplinato dall’art. 146 e succ. del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio ed è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione

Le migliorie e gli adeguamenti possono essere gestiti anche nell’ambito dei contratti di locazione/cessione del diritto di superficie/vendita/ concessione dell’immobile, ripartendo i rischi sulle parti contrattuali.

Per approfondimenti si rinvia alla seguente tabella.

Tempi

I tempi sono indicati nella tabella di cui sopra, in quanto dipendono dal tipo di intervento che si intende realizzare e, conseguentemente, dal tipo di provvedimento amministrativo richiesto.

Costi

I costi che dovrà supportare l’investitore privato sono quelli relativi all’attività di predisposizione della documentazione necessaria per la realizzazione dell’intervento. Trattandosi di opere minori, generalmente, non è necessario il pagamento di un contributo di costruzione.

 

 

Ultima modifica: 7 Maggio 2018