Certificazione energetica

La certificazione energetica è stata Introdotta dalla Direttiva CE 2002/91 “sul rendimento energetico in edilizia”, poi recepita in Italia con diversi decreti, per ridurre i consumi energetici degli edifici.

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) fornisce informazioni sulla qualità energetica sia dell’edificio, che si sta per acquistare o affittare, sia dei relativi impianti indicando anche gli interventi migliorativi che possono ottimizzare la prestazione energetica dell’edificio.

Il D. Lgs. n. 192/05 “Attuazione della  direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”, all’art. 6, comma 5, stabilisce che l’attestato di prestazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.

La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica

Ai sensi del comma 3 dell’art. 6 del suindicato D.Lgs n. 192/05, nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari.

In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 18.000. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall’obbligo di presentare al Ministero dello sviluppo economico la dichiarazione o la copia dell’attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni.

Tempi

Dipendono dalle società emittenti, generalmente si tratta di pochi giorni.

Costi

Il costo dell’attestato di prestazione energetica è legato a vari aspetti, valutati differentemente dalle diverse società emittenti. In generale, il suindicato costo dipende da:

  • dimensione dell’immobile;
  • numero di livelli dell’unità immobiliare;
  • tipologia dell’impianto di riscaldamento ;
  • destinazione d’uso dell’immobile.

 

 

Ultima modifica: 7 Maggio 2018