Mi interessa riqualificare un immobile. Quali sono le autorizzazioni e i certificati richiesti?

Nel caso di trasformazione urbanistica, se si intende cambiare la destinazione d’uso di un immobile tra quelli ammessi negli strumenti urbanistici, occorre presentare una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).

Se invece l’investitore intende modificare la destinazione d’uso di un immobile, attribuendo un uso diverso da quelli ammessi nell’area in cui è sito, lo strumento è la “variante agli strumenti urbanistici vigenti” à In questo caso sarà necessario un intervento dell’amministrazione competente.

Nel caso di trasformazione edilizia sarà necessario ottenere un permesso di costruire o un permesso di costruire convenzionato.

L’investitore privato deve, pertanto, presentare all’amministrazione competente (il Comune in cui è sito l’immobile) la documentazione necessaria per la richiesta del permesso di costruire o del permesso di costruire convenzionato.

In questa fase, l’investitore privato deve preparare la documentazione necessaria all’ottenimento del permesso di costruire o del permesso di costruire convenzionato (è consigliato farsi assistere da professionisti esperti).

In caso di immobili sottoposti a vincolo di interesse culturale, storico, artistico e paesaggistico ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, ogni mutamento d’uso o qualunque intervento edilizio deve essere autorizzato anche dalla Soprintendenza competente per territorio.

Per realizzare migliorie ed adeguamenti sugli immobili, è necessario ottenere dall’autorità competente i relativi titoli edilizi richiesti dalla normativa vigente (SCIA, DIA, permesso di costruire), a meno che non si tratti di interventi qualificabili come “edilizia libera”.

Nel caso di realizzazione di interventi di nuova costruzione, ricostruzione o sopraelevazione, totale o parziale ovvero interventi edilizi – tali da incidere significativamente sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati – è necessario avviare il procedimento relativo all’accertamento dell’agibilità dell’immobile considerato. La recente normativa introdotta dall’art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016, che ha riformato il DPR 380/2001, prevede la semplice presentazione di una segnalazione certificata  allo “sportello unico per l’edilizia del Comune” in cui è sito l’immobile. Dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione richiesta inizia l’utilizzo dell’immobile.

Le attività sottoposte alla normativa antincendio sono articolate in tre categorie A, B e C, secondo Il D.P.R. 151/2011, in relazione alla dimensione dell’impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

Ultima modifica: 7 Maggio 2018