Art. 33 Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare – DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

Art. 33 Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare - DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria 
  1. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze  e'  costituita
una societa' di gestione del risparmio avente capitale sociale pari a
2 milioni di euro per l'anno 2012, per l'istituzione di  uno  o  piu'
fondi d'investimento al fine di partecipare in  fondi  d'investimento
immobiliari chiusi promossi da regioni, provincie,  comuni  anche  in
forma consorziata ai sensi dell'articolo 31 del  decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267, ed altri enti  pubblici  ovvero  da  societa'
interamente partecipate dai predetti enti, al fine di  valorizzare  o
dismettere  il  proprio  patrimonio   immobiliare   disponibile.   La
pubblicazione del suddetto decreto fa luogo ad  ogni  adempimento  di
legge.  Il   capitale   e'   detenuto   interamente   dal   Ministero
dell'economia e delle finanze. I fondi istituiti  dalla  societa'  di
gestione del risparmio costituita dal Ministro dell'economia e  delle
finanze  partecipano  a  quelli  di  cui  al  comma  2  mediante   la
sottoscrizione di quote da questi ultimi offerte su base  competitiva
a  investitori  qualificati  al  fine  di  conseguire  la  liquidita'
necessaria per la realizzazione degli interventi di valorizzazione. I
fondi istituiti dalla societa' di gestione del  risparmio  costituita
dal Ministro dell'economia e delle  finanze  ai  sensi  del  presente
comma  investono  direttamente  al  fine  di  acquisire  immobili  in
locazione passiva  alle  pubbliche  amministrazioni.  Con  successivo
decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  possono  essere
stabilite le modalita' di partecipazione del suddetto fondo  a  fondi
titolari di diritti di concessione o d'uso su  beni  indisponibili  e
demaniali, che prevedano la possibilita' di  locare  in  tutto  o  in
parte il bene oggetto della concessione. 
  2. Ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi da regioni,
provincie, comuni anche in forma consorziata ai  sensi  dell'articolo
31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed da  altri  enti
pubblici ovvero da  societa'  interamente  partecipate  dai  predetti
enti, ai  sensi  del  comma  1  possono  essere  apportati  a  fronte
dell'emissione di quote del fondo medesimo, beni immobili  e  diritti
con le procedure dell'articolo 58 del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, nonche' quelli trasferiti ai sensi del  decreto  legislativo  28
maggio 2010, n. 85.  Tali  apporti  devono  avvenire  sulla  base  di
progetti di utilizzo  o  di  valorizzazione  approvati  con  delibera
dell'organo di governo dell'ente, previo esperimento di procedure  di
selezione della Societa' di gestione del risparmio tramite  procedure
di evidenza pubblica. Possono presentare proposte  di  valorizzazione
di cui al presente comma i soggetti, anche privati. Nel caso dei beni
individuati sulla base di quanto previsto dall'articolo 3,  comma  3,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  la  domanda  prevista
dal comma 4, dell'articolo 3  del  citato  decreto  legislativo  puo'
essere motivata dal trasferimento dei predetti beni ai fondi  di  cui
al presente comma. E' abrogato l'articolo 6 del  decreto  legislativo
28 maggio 2010, n. 85. I soggetti indicati all'articolo  4,  comma  1
del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  23  novembre  2001,  n.  410,   possono
apportare beni ai suddetti fondi. 
  3. L'investimento nel fondo di cui al comma 1, e'  compatibile  con
le vigenti disposizioni in materia di attivita'  di  copertura  delle
riserve tecniche delle compagnie di assicurazione di cui  ai  decreti
legislativi 17 marzo 1995, n.  174,  e  17  marzo  1995,  n.  175,  e
successive modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP n. 147 e  148  del
1996 e n. 36 del 2011, e successive modificazioni, nei limiti ed alle
condizioni ivi contenuti. Il venti per cento del piano di impiego dei
fondi disponibili previsto dall'articolo 65  della  legge  30  aprile
1969, n. 153,  per  gli  enti  pubblici,  di  natura  assicurativa  o
previdenziale, per gli anni 2012,  2013  e  2014  e'  destinato  alla
sottoscrizione delle quote dei suddetti fondi. La  Cassa  depositi  e
prestiti, secondo le modalita' di cui all'articolo 3, comma 4-bis del
decreto legge 10 febbraio 2009 n.5,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, puo' partecipare ai fondi di cui  al
comma 1. 
  4. La destinazione funzionale dei beni oggetto di  conferimento  ai
fondi  di  cui  al  comma  2  puo'  essere  conseguita  mediante   il
procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e  delle  corrispondenti  disposizioni  previste  dalla
legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il  termine
perentorio di 180 giorni dalla data  della  delibera  con  cui  viene
promossa la costituzione dei fondi di cui al comma 2. Con la medesima
procedura si procede alla regolarizzazione  edilizia  ed  urbanistica
degli immobili conferiti. L'apporto ai fondi di cui  al  comma  2  e'
sospensivamente  condizionato  all'espletamento  delle  procedure  di
valorizzazione e di regolarizzazione. Fino a quando la valorizzazione
dei  beni  trasferiti  al  fondo  non  sia  completata,  i   soggetti
apportanti di cui al comma 1  non  possono  alienare  la  maggioranza
delle quote del fondo. 
  5. Per gli immobili sottoposti alle  norme  di  tutela  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, si applicano gli articoli  12  e  112  del
citato decreto  legislativo,  nonche'  l'articolo  5,  comma  5,  del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. 
  6. All'articolo 58  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
dopo il  comma  9  e'  aggiunto  il  seguente:  "9-bis.  In  caso  di
conferimento a fondi di investimento immobiliare  dei  beni  inseriti
negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale  prevista
dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni,  se  in  variante
rispetto alle previsioni  urbanistiche  ed  edilizie  vigenti  ed  in
itinere, puo' essere  conseguita  mediante  il  procedimento  di  cui
all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e
delle  corrispondenti  disposizioni   previste   dalla   legislazione
regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di
180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di  retrocessione
del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si  procede  alla
regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti." 
  7. Agli apporti ai fondi effettuati ai sensi del presente  articolo
si applicano le agevolazioni di cui il commi 10  e  11  dell'articolo
14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e gli articoli 1,  3  e  4
del  decreto-  legge  25  settembre  2001  n.  351,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 
  8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto la societa' Patrimonio dello Stato s.p.a. e'  sciolta  ed  e'
posta in liquidazione con le modalita' previste dal codice civile.

Ultima modifica: January 30, 2018