Art. 11-quinquies Dismissione di immobili – DECRETO-LEGGE 30 settembre 2005, n. 203 – Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria
Art. 11-quinquies (Dismissione di immobili)
1. Nell’ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, l’alienazione di tali immobili e’ considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia determinato secondo criteri e valori di mercato. L’Agenzia del demanio e’ autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni che li hanno in uso, a vendere con le modalita’ di cui all’articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, i beni immobili ad uso non prevalentemente abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, ivi compresi quelli individuati ai sensi dei commi 13, 13-bis e 13-ter dell’articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. L’autorizzazione all’operazione puo’ ricomprendere anche immobili degli enti territoriali e delle altre pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; in questo caso, ferme restando le previsioni dettate dal presente articolo, gli enti territoriali interessati individuano, con apposita delibera ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli immobili che intendono dismettere e le altre pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 provvedono secondo i rispettivi ordinamenti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183. La delibera conferisce mandato al Ministero dell’economia e delle finanze per l’inserimento nel decreto dirigenziale di cui al secondo periodo del presente comma. E’ in ogni caso vietata l’alienazione di immobili di cui al presente comma a societa’ la cui struttura non consente l’identificazione delle persone fisiche o delle societa’ che ne detengono la proprieta’ o il controllo. L’utilizzo di societa’ anonime, aventi sede all’estero, nelle operazioni immobiliari di cui al presente comma e’ vietato e costituisce causa di nullita’ dell’atto di trasferimento. Fermi restando i controlli gia’ previsti dalla vigente normativa antimafia, sono esclusi dalla trattativa privata i soggetti che siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, per reati fiscali o tributari.
2. Ferma restando l’applicazione dell’articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per la dismissione dei beni gia’ individuati ai sensi dei commi 13, 13-bis e 13-ter del medesimo articolo 27, la vendita fa venir meno l’uso governativo, le concessioni in essere e l’eventuale diritto di prelazione spettante a terzi anche in caso di rivendita. Si intendono applicabili, anche quanto alle dichiarazioni urbanistiche nonche’ agli attestati inerenti la destinazione urbanistico-edilizia previsti dalla legge, le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 17 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, nonche’ al primo ed al secondo periodo del comma 18 e al comma 19 del medesimo articolo 3. Resta ferma l’applicazione degli articoli 12, 54, 55, 56 e 57 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le procedure di dismissione successive a quelle di cui al primo periodo.
3. Agli atti di alienazione di cui al comma 1 del presente articolo o comunque connessi alla dismissione del patrimonio immobiliare di proprieta’ dello Stato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono riconosciuti all’Agenzia del demanio i maggiori costi sostenuti per le attivita’ connesse all’attuazione del presente articolo, a valere sulle conseguenti maggiori entrate.
5. All’articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l’ultimo periodo e’ soppresso.
6. Il disposto dell’articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, deve interpretarsi nel senso che lo Stato, gli enti pubblici nonche’ le societa’ di cui al comma 1 del citato articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001 sono esonerati anche dall’obbligo di rendere le dichiarazioni urbanistiche richieste dalla legge per la validita’ degli atti nonche’ dall’obbligo di allegazione del certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate dal trasferimento.
7. Gli immobili siti in Roma, via Nicola Salvi n. 68 e via Monte Oppio n. 12, gia’ inseriti nelle procedure di vendita di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono esclusi da dette procedure di vendita.