Art. 10 Approvazione del piano generale – LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 Legge urbanistica.

Art. 10. Approvazione del piano generale.

1. Il piano regolatore generale e’ approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

2. Con lo stesso decreto di approvazione possono essere apportate al piano, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e sentito il Comune, le modifiche che non comportino sostanziali innovazioni, tali cioe’ da mutare le caratteristiche essenziali del piano stesso ed i criteri di impostazione, le modifiche conseguenti all’accoglimento di osservazioni presentate al piano ed accettate con deliberazione del Consiglio comunale, nonche’ quelle che siano riconosciute indispensabili per assicurare: a) il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento a norma dell’articolo 6, secondo comma; b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato; c) la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici; d) l’osservanza dei limiti di cui agli articoli 41-quinquies, sesto e ottavo comma e 41-sexies della presente legge.

3. Le modifiche di cui alla lettera c) sono approvate sentito il Ministro per la pubblica istruzione, che puo’ anche dettare prescrizioni particolari per singoli immobili di interesse storico-artistico.

4. Le proposte di modifica, di cui al secondo comma, ad eccezione di quelle riguardanti le osservazioni presentate al piano, sono comunicate al Comune, il quale entro novanta giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, e’ trasmessa al Ministero dei lavori pubblici nei successivi quindici giorni.

5. Nelle more di approvazione del piano, le normali misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni, sono obbligatorie.

6. Il decreto di approvazione del piano e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Il deposito del piano approvato, presso il Comune, a libera visione del pubblico, e’ fatto nei modi e termini stabiliti dal regolamento.

7. Nessuna proposta di variante al piano approvato puo’ aver corso se non sia intervenuta la preventiva autorizzazione del Ministro per i lavori pubblici che potra’ concederla, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in vista di sopravvenute ragioni che determinino la totale o parziale inattuabilita’ del piano medesimo o la convenienza di migliorarlo.

8. Non sono soggette alla preventiva autorizzazione le varianti, anche generali, intese ad adeguare il piano approvato ai limiti e rapporti fissati con i decreti previsti dall’ultimo comma dell’articolo 41-quinquies e dall’articolo 41-septies della presente legge nonche’ le modifiche alle norme di attuazione e le varianti parziali che non incidano sui criteri informatori del piano stesso.

9. La variazione del piano e’ approvata con la stessa procedura stabilita per l’approvazione del piano originario.

Ultima modifica: May 7, 2018