Art 1, comma 436-438- LEGGE 30 dicembre 2004, n. 311 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

Comma 436, art. 1 – Nel rispetto del principio di trasparenza dell’azione amministrativa e delle procedure disciplinate dall’articolo 14-bis, comma 3, lettera f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’Agenzia del demanio puo’ alienare beni immobili di proprieta’ dello Stato, singolarmente o in blocco: a) mediante trattativa privata, se di valore unitario o complessivo non superiore ad euro 400.000; b) mediante asta pubblica ovvero invito pubblico ad offrire, se di valore unitario o complessivo superiore ad euro 400.000, e, qualora non aggiudicati, mediante trattativa privata. L’Agenzia del demanio, con propri provvedimenti dirigenziali, provvede a disciplinare le modalita’ delle procedure telematiche concorsuali di vendita. Alle forme di pubblicita’ si provvede con la pubblicazione su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale, nonche’ sul sito internet dell’Agenzia del demanio. Le spese relative alla pubblicita’ delle procedure concorsuali sono poste a carico dello Stato. L’aggiudicazione avviene, nelle procedure concorsuali, a favore dell’offerta piu’ alta rispetto al prezzo di base ovvero, nelle procedure ad offerta libera, a favore dell’offerta migliore, previa valutazione della sua convenienza economica da parte dell’Agenzia del demanio sulla base dei valori indicati dall’Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento e avuto riguardo alla tipologia di immobile e all’andamento del mercato. In caso di procedura ad offerta libera, l’Agenzia del demanio puo’ riservarsi di non procedere all’aggiudicazione degli immobili.

Comma 437, Art. 1 – Per le alienazioni di cui al comma 436 e’ riconosciuto in favore delle regioni e degli enti locali territoriali, sul cui territorio insistono gli immobili in vendita, il dirittodi opzione all’acquisto entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della determinazione a vendere comunicata dall’Agenzia del demanio prima dell’avvio delle procedure. In caso di vendita con procedure ad offerta libera, spetta in via prioritaria alle regioni e agli enti locali territoriali il diritto di prelazione all’acquisto, da esercitare nel corso della procedura di vendita.

Comma 438, Art. 1 – Relativamente agli immobili di cui al comma 436 e’ fatto salvo il diritto di prelazione in favore dei concessionari, dei conduttori nonche’ dei soggetti che si trovano comunque nel godimento dell’immobile oggetto di alienazione, a condizione che gli stessi abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall’amministrazione competente

Ultima modifica: 7 Maggio 2018