Art. 823-828 Codice civile – REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262

CAPO II Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici

Art. 823. (Condizione giuridica del demanio pubblico). I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Spetta all’autorita’ amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facolta’ sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprieta’ e del possesso regolati dal presente codice.

Art. 824. (Beni delle provincie e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali). I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell’art. 822, se appartengono alle provincie o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico. Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali.

Art. 825. (Diritti demaniali su beni altrui). Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano allo Stato, alle provincie e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l’utilita’ di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.

Art. 826. (Patrimonio dello Stato, delle provincie e dei comuni). I beni appartenenti allo Stato, alle provincie e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle provincie e dei comuni. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilita’ ne e’ sottratta al proprietario del fondo, le cose d’interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della Corona, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle provincie e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.

Art. 827. (Beni immobili vacanti). I beni immobili che non sono in proprieta’ di alcuno spettano al patrimonio dello Stato.

Art. 828. (Condizione giuridica dei beni patrimoniali). I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle provincie e dei comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non e’ diversamente disposto, alle regole del presente codice. I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.

Ultima modifica: 7 Maggio 2018