Art. 33 e 33 bis del DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98  Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

Art. 33 
 
Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare 
 
  1. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze  e'  costituita una societa' di gestione del risparmio avente capitale sociale pari a
2 milioni di euro per l'anno 2012, per l'istituzione di  uno  o  piu' fondi d'investimento al fine di partecipare in  fondi  d'investimento
immobiliari chiusi promossi da regioni, provincie,  comuni  anche  in forma consorziata ai sensi dell'articolo 31 del  decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267, ed altri enti  pubblici  ovvero  da  societa' interamente partecipate dai predetti enti, al fine di  valorizzare  o
dismettere  il  proprio  patrimonio   immobiliare   disponibile.   La pubblicazione del suddetto decreto fa luogo ad  ogni  adempimento  di
legge.  Il   capitale   e'   detenuto   interamente   dal   Ministero dell'economia e delle finanze. I fondi istituiti  dalla  societa'  di
gestione del risparmio costituita dal Ministro dell'economia e  delle finanze  partecipano  a  quelli  di  cui  al  comma  2  mediante   la
sottoscrizione di quote da questi ultimi offerte su base  competitiva a  investitori  qualificati  al  fine  di  conseguire  la  liquidita'
necessaria per la realizzazione degli interventi di valorizzazione. I fondi istituiti dalla societa' di gestione del  risparmio  costituita
dal Ministro dell'economia e delle  finanze  ai  sensi  del  presente comma  investono  direttamente  al  fine  di  acquisire  immobili  in
locazione passiva  alle  pubbliche  amministrazioni.  Con  successivo decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  possono  essere
stabilite le modalita' di partecipazione del suddetto fondo  a  fondi titolari di diritti di concessione o d'uso su  beni  indisponibili  e
demaniali, che prevedano la possibilita' di  locare  in  tutto  o  in parte il bene oggetto della concessione. 
  2. Ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi da regioni, provincie, comuni anche in forma consorziata ai  sensi  dell'articolo
31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed da  altri  enti pubblici ovvero da  societa'  interamente  partecipate  dai  predetti
enti, ai  sensi  del  comma  1  possono  essere  apportati  a  fronte dell'emissione di quote del fondo medesimo, beni immobili  e  diritti
con le procedure dell'articolo 58 del decreto-legge 25  giugno  2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, nonche' quelli trasferiti ai sensi del  decreto  legislativo  28 maggio 2010, n. 85.  Tali  apporti  devono  avvenire  sulla  base  di
progetti di utilizzo  o  di  valorizzazione  approvati  con  delibera dell'organo di governo dell'ente, previo esperimento di procedure  di
selezione della Societa' di gestione del risparmio tramite  procedure  di evidenza pubblica. Possono presentare proposte  di  valorizzazione
di cui al presente comma i soggetti, anche privati. Nel caso dei beni individuati sulla base di quanto previsto dall'articolo 3,  comma  3,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  la  domanda  prevista  dal comma 4, dell'articolo 3  del  citato  decreto  legislativo  puo'
essere motivata dal trasferimento dei predetti beni ai fondi  di  cui al presente comma. E' abrogato l'articolo 6 del  decreto  legislativo
28 maggio 2010, n. 85. I soggetti indicati all'articolo  4,  comma  1  del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  23  novembre  2001,  n.  410,   possono apportare beni ai suddetti fondi. 
  3. L'investimento nel fondo di cui al comma 1, e'  compatibile  con le vigenti disposizioni in materia di attivita'  di  copertura  delle
riserve tecniche delle compagnie di assicurazione di cui  ai  decreti  legislativi 17 marzo 1995, n.  174,  e  17  marzo  1995,  n.  175,  e
successive modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP n. 147 e  148  del 1996 e n. 36 del 2011, e successive modificazioni, nei limiti ed alle
condizioni ivi contenuti. Il venti per cento del piano di impiego dei fondi disponibili previsto dall'articolo 65  della  legge  30  aprile
1969, n. 153,  per  gli  enti  pubblici,  di  natura  assicurativa  o previdenziale, per gli anni 2012,  2013  e  2014  e'  destinato  alla
sottoscrizione delle quote dei suddetti fondi. La  Cassa  depositi  e prestiti, secondo le modalita' di cui all'articolo 3, comma 4-bis del
decreto legge 10 febbraio 2009 n.5,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, puo' partecipare ai fondi di cui  al
comma 1. 
  4. La destinazione funzionale dei beni oggetto di  conferimento  ai fondi  di  cui  al  comma  2  puo'  essere  conseguita  mediante   il
procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e  delle  corrispondenti  disposizioni  previste  dalla
legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il  termine perentorio di 180 giorni dalla data  della  delibera  con  cui  viene
promossa la costituzione dei fondi di cui al comma 2. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione  edilizia  ed  urbanistica
degli immobili conferiti. L'apporto ai fondi di cui  al  comma  2  e' sospensivamente  condizionato  all'espletamento  delle  procedure  di
valorizzazione e di regolarizzazione. Fino a quando la valorizzazione dei  beni  trasferiti  al  fondo  non  sia  completata,  i   soggetti
apportanti di cui al comma 1  non  possono  alienare  la  maggioranza delle quote del fondo. 
  5. Per gli immobili sottoposti alle  norme  di  tutela  di  cui  al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, si applicano gli articoli  12  e  112  del citato decreto  legislativo,  nonche'  l'articolo  5,  comma  5,  del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. 
  6. All'articolo 58  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
dopo il  comma  9  e'  aggiunto  il  seguente:  "9-bis.  In  caso  di conferimento a fondi di investimento immobiliare  dei  beni  inseriti
negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale  prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni,  se  in  variante
rispetto alle previsioni  urbanistiche  ed  edilizie  vigenti  ed  in itinere, puo' essere  conseguita  mediante  il  procedimento  di  cui
all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e delle  corrispondenti  disposizioni   previste   dalla   legislazione
regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di  retrocessione
del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si  procede  alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti." 
  7. Agli apporti ai fondi effettuati ai sensi del presente  articolo  si applicano le agevolazioni di cui il commi 10  e  11  dell'articolo
14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e gli articoli 1,  3  e  4del  decreto-  legge  25  settembre  2001  n.  351,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 
  8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la societa' Patrimonio dello Stato s.p.a. e'  sciolta  ed  e'
posta in liquidazione con le modalita' previste dal codice civile.

Art. 33-bis (Strumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici).

1. Per la valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico di proprieta’ dei Comuni, Province, Citta’ metropolitane, Regioni, Stato e degli Enti vigilati dagli stessi, nonche’ dei diritti reali relativi ai beni immobili, anche demaniali, il Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia del demanio promuove, anche ai sensi del presente decreto, iniziative idonee per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di societa’, consorzi o fondi immobiliari. Alle societa’ di cui al presente comma si applicano, ai soli fini fiscali, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 131, 134, 137, 138 e 139, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. L’avvio della verifica di fattibilita’ delle iniziative di cui al presente articolo e’ promosso dall’Agenzia del demanio ed e’ preceduto dalle attivita’ di cui al comma 4 dell’art. 3-ter del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora siano compresi immobili soggetti a vincoli di tutela, per l’acquisizione di pareri e nulla-osta preventivi ovvero orientativi da parte delle Amministrazioni preposte alla tutela, l’Agenzia del demanio procede alla convocazione di una conferenza dei servizi di cui all’articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 che si deve esprimere nei termini e con i criteri indicati nel predetto articolo. Conclusa la procedura di individuazione degli immobili di cui al presente comma, i soggetti interessati si pronunciano entro 60 giorni dal ricevimento della proposta. Le risposte positive costituiscono intesa preventiva all’avvio delle iniziative. In caso di mancata espressione entro i termini anzidetti, la proposta deve essere considerata inattuabile.

3. Qualora le iniziative di cui al presente articolo prevedano forme societarie, ad esse partecipano i soggetti apportanti e il Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia del demanio, che aderisce anche nel caso in cui non vi siano inclusi beni di proprieta’ dello Stato in qualita’ di finanziatore e di struttura tecnica di supporto. L’Agenzia del demanio individua, attraverso procedure di evidenza pubblica, gli eventuali soggetti privati partecipanti. La stessa Agenzia, per lo svolgimento delle attivita’ relative all’attuazione del presente articolo, puo’ avvalersi di soggetti specializzati nel settore, individuati tramite procedure ad evidenza pubblica o di altri soggetti pubblici. Lo svolgimento delle attivita’ di cui al presente comma dovra’ avvenire nel limite delle risorse finanziarie disponibili. Le iniziative realizzate in forma societaria sono soggette al controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria, con le modalita’ previste dall’articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

4. I rapporti tra il Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia del demanio e i soggetti partecipanti sono disciplinati dalla legge, e da un atto contenente a pena di nullita’ i diritti e i doveri delle parti, anche per gli aspetti patrimoniali. Tale atto deve contenere, inoltre, la definizione delle modalita’ e dei criteri di eventuale annullamento dell’iniziativa, prevedendo l’attribuzione delle spese sostenute, in quota proporzionale, tra i soggetti partecipanti.

5. Il trasferimento alle societa’ o l’inclusione nelle iniziative concordate ai sensi del presente articolo non modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Per quanto concerne i diritti reali si applicano le leggi generali e speciali vigenti. Alle iniziative di cui al presente articolo, se costituite in forma di societa’, consorzi o fondi immobiliari si applica la disciplina prevista dal codice civile, ovvero le disposizioni generali sui fondi comuni di investimento immobiliare.

6. L’investimento nelle iniziative avviate ai sensi del presente articolo e’ compatibile con i fondi disponibili di cui all’articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7. I commi 1 e 2 dell’articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono cosi’ sostituiti: “1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonche’ di societa’ o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell’organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene cosi’ redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprieta’ dello Stato individuati dal Ministero dell’economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio. 2. L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano e’ trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione e’ resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell’atto di deliberazione se trattasi di societa’ o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d’uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l’eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell’articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell’ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l’eventuale verifica di conformita’ agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell’articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell’articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell’articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica”.

Ultima modifica: 7 Maggio 2018