Art. 3-bis – Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione – DECRETO-LEGGE 25 settembre 2001, n. 351

Art. 3-bis (Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione).

I beni immobili di proprieta’ dello Stato individuati ai sensi dell’articolo 1 possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l’introduzione di nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento di attivita’ economiche o attivita’ di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

2. Il Ministero dell’economia e delle finanze-Agenzia del demanio puo’ convocare una o piu’ conferenze di servizi o promuovere accordi di programma per sottoporre all’approvazione iniziative per la valorizzazione degli immobili di cui al presente articolo.

3. Ai Comuni interessati dal procedimento di cui al comma 2 e’ rimessa, per l’intera durata della concessione o della locazione, un’aliquota pari al 10 per cento del relativo canone. Qualora espressamente previsto dal bando di gara, ai Comuni e’, altresi’, riconosciuta una somma non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell’articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e delle relative leggi regionali, per l’esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione. Tale importo e’ corrisposto dal concessionario o dal locatario all’atto del rilascio o dell’efficacia del titolo abilitativo edilizio.

4. Le concessioni e le locazioni di cui al presente articolo sono assegnate con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni.

4-bis. Al termine del periodo di tempo previsto dalle concessioni e locazioni di cui al presente articolo, il Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia del demanio, verificato il raggiungimento della finalita’ di riqualificazione e riconversione dei beni riconosce al locatario/concessionario, ove non sussistano esigenze di utilizzo per finalita’ istituzionali, il diritto di prelazione per l’acquisto del bene, al prezzo di mercato.

5. I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle locazioni di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall’Agenzia del demanio, prevedendo espressamente: a. il riconoscimento all’affidatario di un indennizzo valutato sulla base del piano economico-finanziario, nei casi di revoca della concessione per sopravvenute esigenze pubbliche o di recesso dal contratto di locazione nei casi previsti dal contratto; b. la possibilita’, ove richiesto dalla specifica iniziativa di valorizzazione, di subconcedere le attivita’ economiche o di servizio di cui al precedente comma 1. Alle concessioni disciplinate dal presente articolo non si applica, pertanto, il divieto di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 13 settembre 2005.

6. Per il perseguimento delle finalita’ di valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni di cui al presente articolo, i beni medesimi possono essere affidati a terzi ai sensi dell’articolo 143 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto compatibile.

Ultima modifica: 7 Maggio 2018