Art. 12. Disposizioni in materia di alienazione degli immobili di proprieta’ pubblica – LEGGE 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attivita’ amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo)
Art. 12. (Disposizioni in materia di alienazione degli immobili di proprieta’ pubblica)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e’ inserito il seguente:
“2-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle unita’ immobiliari degli enti pubblici territoriali che non abbiano finalita’ di edilizia residenziale pubblica. Agli immobili urbani pubblici e a quelli sottoposti a tutela ai sensi dell’articolo 4 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, adibiti a uso diverso da quello di edilizia residenziale si applicano le disposizioni degli articoli 38 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni”.
2. I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonche’ alle norme sulla contabilita’ generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell’ordinamento giuridico-contabile. A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicita’ per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell’ente interessato.
[I commi da 3 a 6 sono stati abrogati]
6-bis. I termini di cui al comma 1, al comma 2, lettera a), e al comma 3 dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono prorogati di sei mesi.