Trasformazione edilizia

Strumento

La trasformazione edilizia è una procedura di valorizzazione degli immobili, attraverso la realizzazione di lavori ed interventi particolarmente rilevanti.

 

Procedura

Se la valorizzazione riguarda immobili pubblici già alienati e richiede una trasformazione edilizia, consistente nella realizzazione di interventi e lavori particolarmente pesanti, sarà necessario per l’investitore privato ottenere, dietro presentazione di apposita istanza, un titolo edilizio abilitativo, che a seconda dei casi e degli interventi previsti può essere un Permesso di Costruire, un Permesso di Costruire convenzionato o una SCIA in alternativa al Permesso di Costruire

Per quanto riguarda gli interventi di trasformazione da realizzare attraverso un contratto di partenariato pubblico-privato (Finanza di Progetto) il vigente Testo Unico dell’Edilizia riserva all’attività costruttiva della pubblica Amministrazione un regime giuridico parzialmente differenziato rispetto all’ordinaria disciplina stabilita e valevole per l’omologa attività privata, secondo quanto previsto dall’art. 7 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, rubricato “Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni.

Dalle precedenti considerazioni è agevole desumere che l’investitore privato deve, pertanto, presentare all’amministrazione competente (il Comune in cui è sito l’immobile):

  • la documentazione necessaria per la richiesta del permesso di costruire o del permesso di costruire convenzionato, nel caso di interventi privati;
  • il progetto di fattibilità tecnica ed economica, relativo ai lavori da eseguire, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016, nel caso di intervento da eseguirsi attraverso una procedura di finanza di progetto.

Nel caso di immobili sottoposti a vincolo di interesse culturale, storico, artistico e paesaggistico, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, qualunque intervento edilizio deve essere autorizzato dalla Soprintendenza competente.

  • L’investitore privato pertanto, al fine di mettere in atto la trasformazione edilizia dell’immobile dovrà presentare all’amministrazione competente (il Comune in cui è sito l’immobile): la documentazione necessaria per la richiesta del permesso di costruire, del permesso di costruire convenzionato, o della SCIA in alternativa al permesso di costruire nel caso di interventi privati.
  • il progetto di fattibilità tecnica ed economica, relativo ai lavori da eseguire, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016, nel caso di intervento da effettuarsi attraverso una procedura di finanza di progetto.

Nel caso di immobili sottoposti a vincolo di interesse culturale, storico, artistico e paesaggistico, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, qualunque intervento edilizio deve essere autorizzato preventivamente dalla Soprintendenza competente dietro presentazione di apposita istanza. L’autorizzazione di opere e interventi di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione con le modalità descritte dagli artt. 21 e 22 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. L’autorizzazione è rilasciata dalla competente soprintendenza su presentazione di un progetto o, qualora sufficiente, su una descrizione tecnica dell’intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell’autorizzazione, il Soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione. Nel caso di interventi su immobili o aree di interesse paesaggistico tutelati dalla legge, l’iter autorizzativo è disciplinato dall’art. 146 e succ. del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio ed è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Con riferimento alle attività di trasformazione edilizia, si rimanda alla seguente tabella.

Tempi

I tempi sono indicati nella tabella di cui sopra, in quanto dipendono dal tipo di intervento che si intende realizzare e, conseguentemente, dal tipo di provvedimento amministrativo richiesto (permesso di costruire, SCIA in alternativa al permesso di costruire).

Costi

I costi che l’investitore privato dovrà sostenere coincidono con i costi tecnici per la predisposizione della documentazione necessaria per la richiesta di ottenimento del titolo edilizio abilitante gli interventi ( PdC, PdC convenzionato o SCIA in alternativa al PdC), nonché i costi amministrativi della procedura stessa (diritti di istruttoria/di segreteria) eventuali oneri di urbanizzazione e costi di monetizzazione, oltre ai costi legati alla realizzazione dell’intervento in sé.

 

 

Ultima modifica: 7 Maggio 2018