Vendita della piena proprietà

Strumento

Per attivare la procedura di vendita degli asset pubblici, l’immobile deve essere inserito nel “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” che è un documento (redatto da Comuni, Province e Regioni, e altri Enti locali, nonché da società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, di regola consultabile sui relativi siti internet) nel quale viene definita la strategia di alienazione e/o valorizzazione dell’ente proprietario.

 

Normativa

Art 11 quinquies, D L n. 203 del 30/09/2005 “Dismissione di immobili”

Art 7, Decreto Legge n. 282 del 24/12/2002 “Dismissione di beni immobili dello Stato”

Art 12, Legge n. 127 del 15/05/1997 “Disposizioni in materia di alienazione degli immobili di proprietà pubblica” (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo)

Art. 58, Legge n. 133 del 6/08/2008 “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali”

R.D. n. 2440 del 18/11/1923 “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”

R.D. n. 827 del 23/05/1924 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”

Art. 1 commi 436, 437, 438 della Legge n. 311 del 30/12/2004, “Procedure di alienazione immobili dello Stato”

 

Procedura

Pubblicazione del bando

La procedura di alienazione dell’immobile pubblico, già riportato nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, è avviata, di norma, con la pubblicazione dell’avviso o del bando sul sito istituzionale dell’ente proprietario. L’investitore interessato all’immobile – in base a quanto indicato nell’avviso / bando dall’ente proprietario – può:

  • visionare i documenti relativi all’immobile presso l’ente proprietario ed effettuare un sopralluogo per la verifica dello stato di fatto dell’immobile. Durante il sopralluogo l’investitore riceve la documentazione relativa all’immobile utile per effettuare l’attività di verifica sulla conformità catastale, urbanistica ed edilizia e sull’assenza di pesi, vincoli e gravami tali da limitarne il libero utilizzo.
  • richiedere chiarimenti al Responsabile del procedimento dell’ente proprietario (è il soggetto indicato dall’ente proprietario come riferimento per la procedura di alienazione; il suo nominativo sarà indicato nel bando/avviso pubblicato);
  • presentare un’offerta vincolante entro il periodo e secondo le modalità indicate e nel bando o nell’avviso.

Scadenza bando

Se non c’è esplicita indicazione nel bando, l’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. Il termine di 180 giorni, ovvero il diverso termine indicato dal bando di gara, sono posti a tutela del concorrente, evitando, che eventuali lungaggini della procedura vadano a danno dello stesso. Decorso inutilmente tale termine, senza che sia sottoscritto il relativo contratto, il concorrente potrà svincolarsi dalla propria offerta ovvero confermarla, tacitamente (ad es. mediante la sottoscrizione del contratto) o espressamente anche in seguito ad una richiesta dell’Amministrazione. In caso di conferma dell’offerta, andrà estesa anche l’efficacia della eventuale garanzia fideiussoria rilasciata in fase di partecipazione alla gara.

Individuazione migliore offerta

La gara viene generalmente aggiudicata al soggetto che ha presentato l’offerta contenente il prezzo più alto.

Requisiti di ammissione e comprova del possesso degli stessi.

Con riferimento ai requisiti di ordine generale previsti dalla normativa vigente per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, fermo restando l’esigenza di verificare le eventuali previsioni degli specifici bandi di gara, è necessario precisare che:

  • per i requisiti di ordine morale, di norma, si fa riferimento a quelli previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; il concorrente dovrà dichiararne il possesso in sede di partecipazione alla gara e sarà poi l’Amministrazione competente a verificarne la veridicità, una volta presentata l’offerta. Più precisamente, le pubbliche amministrazioni possono richiedere i seguenti documenti: il certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d’origine o di provenienza da cui risulti il soddisfacimento dei requisiti previsti; apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, il Documento Unico della Regolarità Contributiva acquisito d’ufficio dalla pubblica amministrazione presso gli istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero analoga certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati.
  • La capacità economica e finanziaria dell’operatore economico, dichiarata in sede di partecipazione alla gara, può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze: idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali; presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell’operatore economico; una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell’appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili. L’operatore economico, che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze richieste dall’amministrazione, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’amministrazione stessa.
  • La capacità tecnica dell’operatore economico, dichiarata in sede di partecipazione alla gara, può essere dimostrata, inter alia, attraverso: a) un elenco di prestazioni eseguite negli ultimi cinque anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati; b) l’indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell’operatore economico, e di quelli responsabili del controllo della qualità; c) una descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dall’operatore economico per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa; d) l’indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell’imprenditore o dei dirigenti dell’impresa, a condizione che non siano valutati tra i criteri di aggiudicazione; e) una dichiarazione indicante l’organico medio annuo dell’imprenditore o del prestatore di servizi e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni; f) una dichiarazione indicante l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui l’imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per realizzare l’intervento.

 

Tempi

30-45 giorni per l’espletamento delle procedure di scelta dell’acquirente.

 

Costi

Costi relativi all’attività di verifica tecnico-amministrativa e alla predisposizione della relativa offerta.

 

Ultima modifica: 7 Maggio 2018