Concessione ordinaria

Strumento

La concessione conferisce diritti d’uso relativi a beni immobili per una determinata durata.

Tale strumento può essere utilizzato per gli immobili facenti parti del demanio e/o del patrimonio indisponibile dello Stato e degli enti locali.

Si tratta prevalentemente di immobili già adatti all’uso (pubblico) necessario per la valorizzazione dello stesso, senza l’esigenza di trasformazioni edilizie o urbanistiche.

 

Normativa

Art. 823 “Condizione giuridica del demanio pubblico” , Art. 826 “Patrimonio dello Stato, delle provincie e dei comuni”, art 827 “Beni immobili vacanti”, art 828 “Condizione giuridica dei beni patrimoniali”del codice civile

 

Procedura

Pubblicazione del bando

Le principali fasi relative al procedimento di concessione di un immobile pubblico sono:

  • avvio della procedura ad evidenza pubblica, mediante pubblicazione di un avviso/bando sul sito istituzionale dell’ente proprietario dell’immobile, al fine di scegliere il soggetto al quale affidare in concessione l’immobile;
  • nel bando di gara saranno indicate, tutte le condizioni e termini di regolazione del rapporto, nonché le modalità di espletamento della procedura e i criteri di assegnazione in concessione dell’immobile, con particolare riferimento alla durata del diritto di concessione. I titolari della concessione esercitano diritti speciali su beni ed attività usualmente indisponibili ai privati e riservati ai pubblici poteri.

Requisiti di ammissione e comprova del possesso degli stessi.

Con riferimento ai requisiti di ordine generale previsti dalla normativa vigente per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, fermo restando l’esigenza di verificare le eventuali previsioni degli specifici bandi di gara, è necessario precisare che:

  • per i requisiti di ordine morale, di norma, si fa riferimento a quelli previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; il concorrente dovrà dichiararne il possesso in sede di partecipazione alla gara e sarà poi l’Amministrazione competente a verificarne la veridicità, una volta presentata l’offerta. Più precisamente, le pubbliche amministrazioni possono richiedere i seguenti documenti: il certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d’origine o di provenienza da cui risulti il soddisfacimento dei requisiti previsti; apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, il Documento Unico della Regolarità Contributiva acquisito d’ufficio dalla pubblica amministrazione presso gli istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero analoga certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati.
  • La capacità economica e finanziaria dell’operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze: idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali; presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell’operatore economico; una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell’appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili. L’operatore economico, che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze richieste dall’amministrazione, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’amministrazione stessa.
  • La capacità tecnica dell’operatore economico può essere dimostrata, inter alia, attraverso: a) un elenco di prestazioni eseguite negli ultimi cinque anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati; b) l’indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell’operatore economico, e di quelli responsabili del controllo della qualità; c) una descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dall’operatore economico per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa; d) l’indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell’imprenditore o dei dirigenti dell’impresa, a condizione che non siano valutati tra i criteri di aggiudicazione; e) una dichiarazione indicante l’organico medio annuo dell’imprenditore o del prestatore di servizi e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni; f) una dichiarazione indicante l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui l’imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per realizzare l’intervento.

Scadenza bando

Se non c’è esplicita indicazione nel bando, di norma, l’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. Il termine di 180 giorni ovvero il diverso termine indicato dal bando di gara sono posti a tutela del concorrente, evitando, che eventuali lungaggini della procedura vadano a danno dello stesso. Decorso inutilmente tale termine, senza che sia sottoscritto il relativo contratto, il concorrente potrà svincolarsi dalla propria offerta ovvero confermarla, tacitamente (ad es. mediante la sottoscrizione del contratto) o espressamente anche in seguito ad una richiesta dell’Amministrazione. In caso di conferma dell’offerta, andrà estesa anche l’efficacia della eventuale garanzia fideiussoria rilasciata in fase di partecipazione alla gara.

Individuazione migliore offerta

La gara viene aggiudicata al soggetto che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

 

Costi

I costi che dovrà supportare l’investitore privato sono quelli relativi all’attività di verifica amministrativa da svolgere sull’immobile e alla predisposizione della relativa offerta.

Ultima modifica: 7 Maggio 2018