Cessione del diritto di superficie

Strumento

Ai sensi dell’articolo 952 e seguenti del codice civile, il diritto di superficie è il diritto di costruire sul fondo di proprietà altrui e di acquistare la proprietà della costruzione ovvero il diritto di alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo.

In caso di cessione a tempo determinato, allo scadere del termine, il diritto di superficie si estingue e, in virtù del principio di accessione, il proprietario del suolo acquista, altresì, la proprietà della costruzione.

 

Normativa

Art. 952 “Costituzione del diritto di superficie” codice civile; Art. 953 “Costituzione a tempo determinato” codice civile; Art. 954 “Estinzione del diritto di superficie” codice civile

Procedura

Pubblicazione del bando

L’avvio della procedura di cessione del diritto di superficie di un immobile pubblico avviene mediante pubblicazione di un avviso/bando della procedura ad evidenza pubblica sul sito istituzionale dell’ente proprietario dell’immobile, finalizzata a scegliere il soggetto al quale trasferire il diritto di superficie dell’immobile. Nel bando/avviso è indicata la durata della cessione del diritto di superficie a favore dell’investitore. Scaduto il termine di concessione (durata max 99 anni), il diritto di superficie si estinguerà e gli enti pubblici proprietari diverranno automaticamente proprietari delle costruzioni eseguite o ristrutturate dal cessionario e dai suoi aventi causa.

Scadenza bando

Se non c’è esplicita indicazione nel bando, l’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. Il termine di 180 giorni, ovvero il diverso termine indicato dal bando di gara, sono posti a tutela del concorrente, evitando, che eventuali lungaggini della procedura vadano a danno dello stesso. Decorso inutilmente tale termine, senza che sia sottoscritto il relativo contratto, il concorrente potrà svincolarsi dalla propria offerta ovvero confermarla, tacitamente (ad es. mediante la sottoscrizione del contratto) o espressamente anche in seguito ad una richiesta dell’Amministrazione. In caso di conferma dell’offerta, andrà estesa anche l’efficacia della eventuale garanzia fideiussoria rilasciata in fase di partecipazione alla gara.

Individuazione migliore offerta

La gara viene aggiudicata al soggetto che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Requisiti di ammissione e dimostrazione del possesso degli stessi.

Con riferimento ai requisiti di ordine generale previsti dalla normativa vigente per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, fermo restando l’esigenza di verificare le eventuali previsioni degli specifici bandi di gara, è necessario precisare che:

  • per i requisiti di ordine morale, di norma, si fa riferimento a quelli previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; il concorrente dovrà dichiararne il possesso in sede di partecipazione alla gara e sarà poi l’Amministrazione competente a verificarne la veridicità, una volta presentata l’offerta. Più precisamente, le pubbliche amministrazioni possono richiedere i seguenti documenti: il certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d’origine o di provenienza da cui risulti il soddisfacimento dei requisiti previsti; apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, il Documento Unico della Regolarità Contributiva acquisito d’ufficio dalla pubblica amministrazione presso gli istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero analoga certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati.
  • La capacità economica e finanziaria dell’operatore economico, dichiarata in sede  di partecipazione alla gara, può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze: idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali; presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell’operatore economico; una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell’appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili. L’operatore economico, che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze richieste dall’amministrazione, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’amministrazione stessa.
  • La capacità tecnica dell’operatore economico, dichiarata in sede  di partecipazione alla gara, può essere provata, inter alia, attraverso: a) un elenco di prestazioni eseguite negli ultimi cinque anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati; b) l’indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell’operatore economico, e di quelli responsabili del controllo della qualità; c) una descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dall’operatore economico per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa; d) l’indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell’imprenditore o dei dirigenti dell’impresa, a condizione che non siano valutati tra i criteri di aggiudicazione; e) una dichiarazione indicante l’organico medio annuo dell’imprenditore o del prestatore di servizi e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni; f) una dichiarazione indicante l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui l’imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per realizzare l’intervento.

 

Tempi

La tempistica per l’espletamento delle procedure di scelta del concessionario è stimabile in 30-45 giorni.

 

Costi

I costi che dovrà supportare l’investitore privato sono quelli relativi all’attività di verifica tecnico-amministrativa da svolgere sull’immobile e alla predisposizione della relativa offerta (i.e. consulenze tecniche, consulenze giuridiche, sopralluoghi…).

Ultima modifica: 7 Maggio 2018