Investitori qualificati
Gli investitori qualificati sono: le imprese di investimento, le banche, gli agenti di cambio, le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari e i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli artt. 106, 107 e 113 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (Testo Unico Bancario); i soggetti esteri autorizzati a svolgere, in forza della normativa in vigore nel proprio Paese di origine, le medesime attività svolte dai soggetti di cui sopra; le fondazioni bancarie; le persone fisiche e giuridiche e gli altri enti in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni relative a strumenti finanziari espressamente dichiarate per iscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o dell’ente.