Comma 3 dell’art. 6 (Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione) – DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia

Comma 3 dell’art. 6 (Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione)

Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unita’ immobiliari soggetti a registrazione e’ inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere altresi’ allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unita’ immobiliari.

In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione e’ da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unita’ immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa e’ ridotta alla meta’.

Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall’obbligo di presentare al Ministero dello sviluppo economico la dichiarazione o la copia dell’attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni.

L’Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dello sviluppo economico, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, allo stesso Ministero dello sviluppo economico per l’accertamento e la contestazione della violazione.

 

Ultima modifica: 7 Maggio 2018