Accordo di Programma
L’Accordo di Programma, disciplinato dall’Art. 34, D.L. no. 267 del 18/06/2000, è l’accordo stipulato tra diverse pubbliche amministrazioni per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata di enti locali, amministrazioni statali e/o altri soggetti pubblici al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
La conclusione di un accordo di programma è promossa dal Presidente della regione o dal Presidente della provincia o dal Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati.