Art. 33 Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare, comma 2 – DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98 – Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. art. 33, comma 2, del D. L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98 – Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. art. 33, comma 2, del D. L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111

Art. 33 Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare, comma 2 – Ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi o partecipati da regioni, provincie, comuni anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed da altri enti pubblici ovvero da societa’ interamente partecipate dai predetti enti, ai sensi del comma 1 possono essere apportati a fronte dell’emissione di quote del fondo medesimo, ovvero trasferiti, beni immobili e diritti reali immobiliari, con le procedure dell’articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche’ quelli trasferiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Tali apporti o trasferimenti devono avvenire sulla base di progetti di utilizzo o di valorizzazione approvati con delibera dell’organo di governo dell’ente, previo esperimento di procedure di selezione della Societa’ di gestione del risparmio tramite procedure di evidenza pubblica. Possono presentare proposte di valorizzazione anche soggetti privati secondo le modalita’ di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nel caso dei beni individuati sulla base di quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, la domanda prevista dal comma 4, dell’articolo 3 del citato decreto legislativo puo’ essere motivata dal trasferimento dei predetti beni ai fondi di cui al presente comma. E’ abrogato l’articolo 6 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. I soggetti indicati all’articolo 4, comma 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, possono apportare beni ai suddetti fondi.

Ultima modifica: 7 Maggio 2018